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DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1990, n. 280 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1990, n. 280 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1990, n. 280 ultimo aggiornamento all'atto: 03/12/1990 --> Provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti. note: Entrata in vigore del decreto: 5/10/1990.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1990, n. 361 (in G.U. 03/12/1990, n.282). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1990) (GU n.233 del 05-10-1990) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-12-1990 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista l'ordinanza del 10 luglio 1990 con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sospeso l'efficacia del decreto del Ministro della marina mercantile in data 30 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990, recante misure tecniche per l'uso delle reti da posta derivanti; Vista l'ordinanza del 27 luglio 1990, con la quale il Consiglio di Stato ha confermato la predetta ordinanza; Considerato che la conseguente interruzione della pesca al pesce spada comporta gravi conseguenze sull'occupazione, specialmente nel Mezzogiorno; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure finanziarie per ridurre gli effetti economici negativi conseguenti alla sospensione dell'attività di pesca; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1

  1. Il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere un'indennità una tantum ai titolari di licenze di pesca, di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, obbligati a sospendere l'attività di pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante.
  2. L'ammontare dell'indennità per ciascuna impresa e per i membri dell'equipaggio, nonché le modalità tecniche di erogazione della stessa indennità, sono fissati con decreto del Ministro della marina mercantile. ((2-bis. I pagamenti sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile anche in deroga ai limiti di importo stabiliti dal secondo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni)) ((
  3. L'ammontare complessivo delle indennità corrisposte ai sensi dei commi precedenti non può superare, per ciascuno degli anni 1990 e 1991, l'importo di lire 10 miliardi )) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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