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LEGGE 15 febbraio 1963, n. 281 - Normattiva

LEGGE 15 febbraio 1963, n. 281 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 15 febbraio 1963, n. 281 ultimo aggiornamento all'atto: 18/12/2023 --> Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2023) (GU n.82 del 26-03-1963) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I. DEFINIZIONI E NOMENCLATURA 1agg.1 orig. 2agg.2 agg.1 orig. 3orig. CAPO II. AUTORIZZAZIONI ED IMPORTAZIONI 4agg.1 orig. 5agg.2 agg.1 orig. 6agg.2 agg.1 orig. 7agg.1 orig. 8agg.1 orig. 9agg.1 orig. 10agg.1 orig. CAPO III. COMMERCIO DEI MANGIMI 11agg.2 agg.1 orig. 12agg.2 agg.1 orig. 13orig. 14agg.2 agg.1 orig. 15orig. 16agg.1 orig. 17agg.1 orig. 18agg.1 orig. 19orig. CAPO IV VIGILANZA E SANZIONI 20orig. 21agg.1 orig. 22agg.3 agg.2 agg.1 orig. 23agg.2 agg.1 orig. 23 bis 24agg.1 orig. 25orig. CAPO V. NORME FINALI E TRANSITORIE 26orig. 27orig. 28 Allegati Allegato I Allegato Iagg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato II Allegato IIagg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato III Allegato IIIagg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato IV Allegato IVagg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato V Allegato Vagg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato VI Allegato VIagg.2 agg.1 orig. Allegato VII Allegato VIIagg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato VIII Allegato VIIIorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-5-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 ((

  1. La presente legge si applica ai prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonché ai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all'alimentazione degli animali allevati.
  2. Le definizioni dei mangimi sono quelle che figurano nell'allegato I alla presente legge.
  3. Sono "prodotti di origine minerale" i singoli sali minerali e le loro associazioni destinati all'alimentazione degli animali allevati.
  4. Sono "additivi" le sostanze le quali possono, se incorporate nei mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e le produzioni animali.
  5. Sono considerati additivi anche le sostanze pigmentanti, nonché le sostanze coloranti ammesse per la denaturazione e il riconoscimento delle sostanze alimentari.
  6. Sono "integratori per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o associati tra di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, o di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.
  7. Sono "integratori medicati per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, i principi attivi ammessi, e destinate a sopperire a particolari esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di trattamenti collettivi per via alimentare.
  8. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9, stabilisce con proprio decreto: a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi; b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi; c) là dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime contenente integratori o integratori medicati, in relazione all'impiego per le varie specie animali; d) le dosi e le modalità di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati; e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonché, quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti; f) le quantità massime di sostanze e prodotti indesiderabili tollerate negli alimenti per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da fornire per detti alimenti)) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (3)

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