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DECRETO-LEGGE 18 giugno 1986, n. 282 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 18 giugno 1986, n. 282 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 18 giugno 1986, n. 282 ultimo aggiornamento all'atto: 11/03/2021 --> Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1986, n. 462 (in G.U. 11/08/1986, n.185). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021) (GU n.141 del 20-06-1986) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2agg.2 agg.1 orig. 3 4orig. 5 6agg.1 orig. 7orig. 8agg.1 orig. 8 bis 8 ter 9orig. 9 bis 9 terorig. 10orig. 11agg.2 agg.1 orig. 12orig. 13 14agg.1 orig. 15 16orig. 17 18orig. 19 20orig. 21orig. 22orig. 23orig. 24 Allegati Tabella A Tabella Aorig. Tabella B Tabella B Tabella C Tabella C Tabella D Tabella D Tabella E Tabella E Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-6-1986 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, al fine di tutelare la salute pubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1

  1. Dopo l'articolo 445 del codice penale è inserito il seguente: "Art,
  2. (Confisca obbligatoria). - In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria".
  3. Dopo il primo comma dell'articolo 448 del codice penale è inserito il seguente: "La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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