Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DECRETO 21 luglio 1988, n. 284 Modificazioni ai limiti massimi di velocità per gli autoveicoli e i motoveicoli circolanti su strade ed autostrade. note: Entrata in vigore del decreto: 24/7/1988 (GU n.172 del 23-07-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-7-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 8 agosto 1977, n. 631; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti n. 6894 - 26- bis in data 29 ottobre 1977, concernente i limiti massimi generali di velocità ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 631, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 4 novembre 1977; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti in data 29 ottobre 1977, concernente i limiti massimi generali di velocità ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 631, per tipi di veicoli con ridotte prestazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 4 novembre 1977; Sentiti i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1 Dalla data di entrata in vigore del presente decreto al giorno 11 settembre 1988 i limiti massimi generali di velocità sono così modificati: a) Sulle strade statali, provinciali o comunali esterne agli abitati: 1) per gli autoveicoli con motore di cilindrata inferiore a 600 centimetri cubici e per i motoveicoli con cilindrata fino a 99 centimetri cubici: 80 km/h; 2) per gli altri autoveicoli: 90 km/h; 3) per i motoveicoli con cilindrata superiore a 99 centimetri cubici: 90 km/h. b) Sulle autostrade: 1) per gli autoveicoli con motore di cilindrata inferiore a 600 centimetri cubici: 90 km/h; 2) per gli altri autoveicoli: 110 km/h; 3) per i motoveicoli con cilindrata superiore a 149 centimetri cubici: 110 km/h. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.