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LEGGE 1 giugno 1977, n. 285 - Normattiva

LEGGE 1 giugno 1977, n. 285 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 1 giugno 1977, n. 285 ultimo aggiornamento all'atto: 24/06/1980 --> Provvedimenti per l'occupazione giovanile. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980) (GU n.158 del 11-06-1977) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I NORME GENERALI 1orig. 2orig. 3 3 bis 4orig. 5orig. 6 6 bis 7orig. 8orig. 9agg.1 orig. 10orig. 11 12 13orig. 13 bis 14 15 16 16 bis 16 ter 16 quater Titolo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO 17 Titolo III DISPOSIZIONI IN MATERIA AGRARIA 18orig. 19orig. 20orig. 21orig. 22 23 24 24 bis Titolo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALMENTE UTILI 25 26orig. 26 bis 27 Titolo V DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI 28 29orig. 29 bis 30 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-7-1978 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Allo scopo di: 1) incentivare l'impiego straordinario di giovani in attività agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici; 2) finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento al settore agricolo e programmi di servizi ed opere predisposti dalle amministrazioni centrali; 3) incoraggiare l'accesso dei giovani alla coltivazione della terra; (

(4)promuovere la costituzione di cooperative di produzione e lavoro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.)) (
(5)) ) realizzare piani di formazione professionale finalizzati alle prospettive generali di sviluppo, per il 1977 e per i successivi tre anni è stanziata la complessiva somma di lire 1.060 miliardi da erogare secondo quanto disposto dall'articolo 29. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (12)

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