← Italia

DECRETO-LEGGE 10 giugno 1977, n. 287 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 10 giugno 1977, n. 287 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 10 giugno 1977, n. 287 ultimo aggiornamento all'atto: 10/08/1977 --> Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi. note: Decreto-Legge convertito dalla L. 01 agosto 1977, n. 492 (in G.U. 10/08/1977, n.217). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/1977) (GU n.158 del 11-06-1977) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-6-1977 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Art. 1 L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli lubrificanti diversi da quelli bianchi sono aumentate da L. 12.400 a L. 15.000 al quintale. Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera D), punto 3), e dalla lettera F), punto 2), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, rispettivamente, per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi ivi previsti, sono aumentate da L. 1.800 a L. 2.200 al quintale. Le lettere G), H), M) ed N), della predetta tabella B sono sostituite dalle seguenti: "G) Oli da gas e oli combustibili speciali: Aliquota per quintale lire ------------------------------------------------------------------- 1) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonche per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale . . . . . . . . . . . . . . . 100 3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati . . . ..100 4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purche la potenza installata non sia inferiore a kW 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 5) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa . . . . . . . . . . . . . 100 H) Oli combustibili diversi da quelli speciali: 1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

  1. a)densi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
  2. b)semifluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625
  3. c)fluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730
  4. d)fluidissimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100 2) impiegati per generare forza motrice in lavori di per- forazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltiva- zione dei fondi rustici su terreni bonificati. . . . . . . . . . 100 4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purche la potenza installata non sia in- feriore a kW 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-indu- striali, laboratori, cantieri di costruzione . . . . . . . . . . 100 6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria. . . . . . . . . . 2.000 8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combusti- bili densi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini della imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantita di prodot- ti petrolici contenutavi. M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combu- stibili compresi quelli speciali: 1) impiegati nella preparazione di "fanghi" per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di for- ze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi . . . . . . . . . . . . 100 N) Residui paraffinosi greggi della distillazione del petro- lio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come "paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi)": 1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 2) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purche la potenza installata non sia in- feriore a kW 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-indu- striali, laboratori, cantieri di costruzione . . . . . . . . . . 100 4) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in pro- dotti chimici di natura diversa. . . . . . . . . . . . . . . . . .35 I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.