lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 287 ultimo aggiornamento all'atto: 18/12/2010 --> Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2010) (GU n.243 del 17-10-2000) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2agg.1 orig. 3agg.1 orig. 4agg.1 orig. 5agg.1 orig. 6agg.1 orig. 7agg.1 orig. 8agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-12-2010 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura ed in particolare l'articolo 16, comma 2, concernente la disciplina dell'attività di mediazione creditizia; Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, ed in particolare l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 5, comma 2; Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi; Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 gennaio 1998 e del 9 novembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000; Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della giustizia; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) per "legge", la legge 7 marzo 1996, n. 108; b) per "testo unico bancario", il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche e integrazioni; c) per "UIC", l'Ufficio italiano dei cambi; d) per "albo", l'albo dei mediatori creditizi di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108; e) per "mediatori creditizi", i soggetti che svolgono l'attività di cui all'articolo 16, comma 1, della citata legge n. 108 del 1996; f) per "intermediari finanziari", i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.