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LEGGE 11 aprile 1955, n. 288 - Normattiva

LEGGE 11 aprile 1955, n. 288 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 11 aprile 1955, n. 288 ultimo aggiornamento all'atto: 31/10/1994 --> Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1994) (GU n.96 del 27-04-1955) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2agg.2 agg.1 orig. 3orig. 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 22-1-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (( 1. Il Ministero degli affari esteri entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio è autorizzato a concedere:

  1. a)premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o apolidi nonché a cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi temporanei e loro discendenti conviventi, i quali vengono in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico;
  2. b)premi e sussidi a cittadini italiani che si rechino all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di specializzazione o di ricerche, di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunità nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziative di altre amministrazioni;
  3. c)sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali ai quali il Ministero degli affari esteri sia tenuto a corrisponderli in base ad accordi per i fini di cui alle lettere
  4. a)e b);
  5. d)contributi ad enti italiani che autonomamente erogano premi, borse di studio e sussidi per i casi e le finalità di cui alle lettere
  6. a)e
  7. b)del presente comma. 2. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti di cui al comma 1, può anche stipulare convenzioni con università e con enti pubblici o privati idonei a svolgere attività di assistenza e di inserimento culturale a favore dei cittadini stranieri, nonché dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui alla lettera
  8. a)del comma 1. 3. Gli enti di cui al comma 2 devono avere svolto, in conformità al proprio statuto, attività continuativa di assistenza a studenti italiani e stranieri nei due anni accademici o scolastici immediatamente precedenti la stipulazione della convenzione stessa. Tali requisiti sono accertati dal Ministero degli affari esteri sulla base della documentazione presentata in merito all'attività svolta, tenendo anche conto della accertata attività di inserimento culturale operata dagli enti considerati. 4. L'elenco degli enti di cui alla lettera
  9. d)del comma 1 e quello delle università e degli enti con i quali è stata stipulata una convenzione per le finalità della presente legge verranno allegati allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri)) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.