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LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289 - Normattiva

LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289 ultimo aggiornamento all'atto: 30/01/2026 --> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/2026) (GU n.305 del 31-12-2002 - Suppl. Ordinario n. 240) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO 1 TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATACAPO IPRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE 2agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 3agg.3 agg.2 agg.1 orig. 4 5 CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO 6 7agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 8agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 9agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 9 bisagg.3 agg.2 agg.1 orig. 10orig. 11agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 12agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 13orig. 14agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 15agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 16agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 16 bis 17agg.1 orig. CAPO III PROROGHE E ALTRE DISPOSIZIONI 18 19agg.2 agg.1 orig. 20orig. 21agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 22agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESACAPO ISPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 23agg.1 orig. 24agg.3 agg.2 agg.1 orig. 25agg.1 orig. 26agg.2 agg.1 orig. 27 28 29agg.1 orig. 30 31agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 32orig. CAPO II ONERI DI PERSONALE 33agg.1 orig. 34agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 35agg.1 orig. 36agg.3 agg.2 agg.1 orig. 37 CAPO III INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE 38 39 40 41agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 42 43orig. 44 45 46orig. 47orig. 48orig. 49 50 51agg.1 orig. CAPO IV INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO 52agg.1 orig. 53orig. 54orig. 55 56orig. 57agg.1 orig. 58orig. 59 CAPO V FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI 60agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 61agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 62agg.1 orig. 63orig. 64 65orig. 66agg.2 agg.1 orig. 67 68 69orig. 70 71orig. 72orig. 73 74 75orig. 76 77agg.1 orig. 78 79 CAPO VI ALTRI INTERVENTI 80agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 81orig. 82agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 83 84 85 86agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 87orig. 88 89 90agg.18 agg.17 agg.16 agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 91orig. 92 TITOLO IV NORME FINALI 93orig. 94orig. 95 Allegati Allegato 1 Allegato 1 Tabella 1 Tabella 1 Allegato 2 Allegato 2 Prospetto di copertura Prospetto di copertura Tabelle Tabella A Tabella B Tabella Corig. Tabella D Tabella E Tabella F(parte 1) Tabella F(parte 2) Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-2003 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Risultati differenziali)

  1. Per l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 48.200 milioni di euro, al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2003, resta fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni di euro per l'anno finanziario
  2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l'anno 2004 e 4.210 milioni di euro per l'anno 2005, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 46.500 di euro ed in 42.000 di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.
  3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
  4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Avvertenza: In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 31 gennaio 2003 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n.
  5. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (113)

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