DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1949, n. 29 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua
lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1949, n. 29 Modificazioni al regolamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n.
- (GU n.46 del 25-02-1949) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Allegati Allegato I Allegato I Allegato II Allegato II Allegato III Allegato III Allegato IV Allegato IV Allegato V Allegato V Allegato VI Allegato VI Allegato VII Allegato VII Allegato VIII Allegato VIII Allegato IX Allegato IX Allegato X Allegato X Allegato XI Allegato XI Allegato XII Allegato XII Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-3-1949 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 417; Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 È aggiunto al regolamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, il seguente art. 48, preceduto dal titolo "Disposizione transitoria": "Per i concorsi banditi fino al 31 dicembre 1950, qualora il numero dei concorrenti sia rilevante, le Commissioni esaminatrici previste dal precedente art. 11 potranno essere ampliate fino a raggiungere il numero di non oltre nove membri, con la nomina di altre persone aventi qualifiche comprese tra quelle previste per la normale composizione delle Commissioni medesime. Ciascuna Commissione, ampliata nel modo indicato nel precedente comma, dovrà essere composta, in modo che i membri, aventi una stessa qualifica o uno stesso gruppo di qualifiche, non siano più del doppio di quelli anteriormente previsti. Il presidente della Commissione, sentiti i commissari, può suddividere la Commissione in Sottocommissioni incaricate della revisione dei lavori scritti, ciascuna delle quali deve essere composta di non meno di tre membri. Una di esse è assistita dal segretario della Commissione; per le altre, esercita le funzioni di segretario un impiegato amministrativo di gruppo A, di grado non inferiore al 9°, addetto al Ministero. Una Sottocommissione è presieduta dal presidente; Le altre rispettivamente dal componente più elevato in grado. I temi relativi ad una materia o ad un gruppo di materie devono essere tutti esaminati collegiamente dalla stessa Sottocommissione. Per le prove orali, le Commissioni saranno composte nei modi previsti dal precedente art.
- A tal fine, per ciascuna qualifica, o gruppo di qualifiche, i più elevati in grado o, a parità di grado, i più anziani assumeranno la qualità di membri effettivi, mentre gli altri interverranno in qualità di supplenti in caso di assenza dei membri effettivi delle rispettive qualifiche o gruppi di qualifiche". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi