cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 28 gennaio 1963, n. 29 Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensioni ordinarie. (GU n.34 del 06-02-1963) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-2-1963 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A favore dei titolari al 1 gennaio 1963 di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economati, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, è concessa una indennità una volta tanto di: lire 30.000 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 20.000 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità, non soggetti alle imposte di ricchezza mobile e complementare e alla addizionale E.C.A.; lire 31.315 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 20.877 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità, soggetti alla imposta di ricchezza mobile del 4 per cento e alla addizionale E.C.A.; lire 31.864 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 21.243 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità soggetti alle imposte di ricchezza mobile del 4 per cento e complementare e alla addizionale E.C.A.; lire 33.501 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 22.334 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità, soggetti alle imposte di ricchezza mobile dell'8 per cento e complementare e alla addizionale E.C.A. La predetta indennità non va considerata ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni o assegni, né va assoggettata alla ritenuta per l'assistenza sanitaria ai pensionati. Detta indennità compete anche ai titolari al 1 gennaio 1963 di pensioni o di assegni indicati nell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 e nell'articolo 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44. Ai titolari di più pensioni o assegni spetta una sola indennità una volta tanto nella misura che risulta più favorevole. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni o assegni a carico del Fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari e del Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Il relativo onere resta a carico dei Fondi predetti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.