alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2007, n. 29 Regolamento per l'aggiornamento delle aree di giurisdizione dei centri secondari di ricerca e salvataggio marittimo. note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/4/2007 (GU n.71 del 26-03-2007) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Annesso 2 Annesso 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 10-4-2007 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 18, 69 e 70 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, di adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51, con cui è stata istituita la direzione marittima di Pescara; Visto il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mare Adriatico, firmato in Ancona il 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2002; Visto il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ellenica sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mar Ionio, firmato in Ancona il 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 30 luglio 2002; Visto il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mare Adriatico, firmato in Ancona il 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2002; Ritenuta la necessità di emanare disposizioni regolamentari al fine di conformare l'organizzazione operativa italiana sulla ricerca e il salvataggio in mare alla luce dei recenti provvedimenti di modifica delle circoscrizioni territoriali marittime; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2006; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e della difesa; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Gli annessi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, sono sostituiti dai corrispondenti allegati al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 febbraio 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bianchi, Ministro dei trasporti Mastella, Ministro della giustizia Parisi, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 242 Avvertenza. Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.