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LEGGE 4 agosto 1989, n. 290 - Normattiva

LEGGE 4 agosto 1989, n. 290 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 agosto 1989, n. 290 Modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, concernente la disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali. note: Entrata in vigore della legge: 2/9/1989 (GU n.192 del 18-08-1989) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 2-9-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, introdotto dalla legge 26 luglio 1984, n. 415, è sostituito dai seguenti: "Nell'ambito degli aeroporti di cui al comma precedente sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di autopubblica rilasciata dal comune capoluogo di provincia, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi di comuni interessati, istituiti con decreto del presidente della regione. La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune o consorzio può rilasciare, proporzionalmente al bacino d'utenza aeroportuale, è delegata al presidente della regione, che vi provvede a mezzo di decreto, sentita l'apposita commissione permanente del consiglio regionale". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 agosto 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 1 della legge n. 125/1976 (Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali), introdotto dalla legge n. 415/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art.
  2. - Nell'ambito degli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile la competenza a disciplinare la circolazione nelle aree stradali aperte all'uso pubblico, le attività commerciali inerenti al trasporto che in esse si svolgono e l'accesso alle aerostazioni, è riservato al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, che vi provvede a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del codice della strada e del codice della navigazione. Nell'ambito degli aeroporti di cui al comma precedente sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di autopubblica rilasciata dal comune capoluogo di provincia, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi di comuni interessati, istituiti con decreto del presidente della regione. La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune o consorzio può rilasciare, proporzionalmente al bacino d'utenza aeroportuale, è delegata al presidente della regione, che vi provvede a mezzo di decreto, sentita l'apposita commissione permanente del consiglio regionale. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione ad enti o società, il potere di ordinanza di cui al comma precedente viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati". nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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