LEGGE 11 ottobre 2000, n. 290 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R
icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 11 ottobre 2000, n. 290 Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonchè disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni. (GU n.245 del 19-10-2000) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Allegati Tabella A Tabella A Tabella B Tabella B Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 20-10-2000 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni per il consolidamento delle minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione.
- Le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2000 e successivi in conseguenza delle disposizioni recate dall'articolo 3, commi 27 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono compensate definitivamente a carico del bilancio dello Stato nella misura consolidata di complessive lire 316.000 milioni annue a decorrere dal 2000, secondo gli importi evidenziati nella tabella A allegata alla presente legge. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dei commi 27 e 48, dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è, rispettivamente, il seguente: "
- Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo". "
- A decorrere dal 1o gennaio 1996, l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è sostituita dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute nel capo I del citato decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'art. 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n.
- I poteri e le competenze spettanti in materia alle regioni sono trasferiti alle province. L'addizionale si applica in tutto il territorio nazionale. Qualora la perdita di entrata per le regioni non sia compensata dall'entrata in libera disponibilità di cui al comma 27, si provvederà con contestuale aumento delle quote del fondo perequativo di cui al comma 2 del presente articolo, e contestuale proporzionale riduzione delle stesse quote per le regioni che presentino una eccedenza di entrata. Il gettito derivante dalla applicazione della addizionale provinciale sulle formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione, fermo restando l'ammontare dell'imposta statuito nella provincia di presentazione delle formalità stesse, è versato a cura del concessionario alla provincia di residenza dell'acquirente, anche con riserva di proprietà, del locatario con facoltà di compera o dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di residenza del proprietario scaturente dalle formalità, in tutti gli altri casi. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi