LEGGE 27 marzo 1953, n. 291 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric
erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 27 marzo 1953, n. 291 Modificazioni ed integrazioni all'ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato col decreto legislativo 22 marzo 1948, n.
- (GU n.101 del 04-05-1953) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-5-1953 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Agli effetti delle promozioni di cui all'art. 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 21, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, il servizio che il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici inquadrato nei ruoli istituiti dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, abbia prestato, prima dell'inquadramento, nelle tabelle A e B di cui all'art. 2 del regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1474, modificato dal regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, con le qualifiche di impiegato amministrativo contabile od equiparato, capo ufficio interurbano, tecnico di 3ª e 4ª classe, dirigente tecnico e dirigente di commutazione, è considerato quale servizio di ruolo di gruppo B, purché tale servizio sia stato prestato con il possesso del titolo di studio di cui alla lettera 6) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ovvero sia stato prestato da impiegati trovantisi nelle condizioni previste nella lettera b) dell'art. 3, n. 2, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n.
- Per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi del personale inquadrato nel ruolo di gruppo B ai sensi del citato decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, art. 3, n. 2, lettera b), il quale, alla data predetta di entrata in vigore della presente legge, rivesta un grado superiore all'8°, il periodo di anzianità normalmente richiesto per l'avanzamento è ridotto di un anno e mezzo. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi