ca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2000, n. 291 ultimo aggiornamento all'atto: 15/12/2000 --> Proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare. note: Entrata in vigore del Decreto: 20/10/2000.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 dicembre 2000, n. 372 (in G.U. 15/12/2000, n.292). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2000) (GU n.245 del 19-10-2000) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-12-2000 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 302, ed in particolare l'articolo 1 che, nel riformulare l'articolo 567 del codice di procedura civile, ha introdotto, per il creditore che richieda la vendita dell'immobile pignorato, l'obbligo del deposito della documentazione necessaria alla vendita nel termine di sessanta giorni, a pena di estinzione della procedura esecutiva; Visto l'articolo 13-bis della citata legge n. 302 del 1998, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, che ha introdotto una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti per i quali l'istanza di vendita risultava proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge; Visto l'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134, che ha riformulato l'articolo 13-bis della legge n. 302 del 1998; Visto l'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25, che ha nuovamente riformulato lo stesso articolo 13-bis; Considerato che i termini stabiliti nelle citate disposizioni si sono rilevati inadeguati in relazione alle obiettive difficoltà riscontrate nell'acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti e che, per effetto di tale difficoltà, si profila il concreto pericolo che molte procedure esecutive siano dichiarate estinte con la relativa cancellazione del pignoramento; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla proroga dei termini sopra indicati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 (( 1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25, è sostituito dal seguente: "Art. 13-bis (Norma transitoria) - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, scade il 30 giugno 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 30 aprile 2001. 2. Gli uffici pubblici ed i notai che non rilasciano la documentazione di cui al comma 1, sono tenuti, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, ad attestare per iscritto mediante dichiarazione rilasciata al richiedente i motivi del mancato rilascio. Il giudice, su istanza di parte anteriore alla scadenza del termine di cui al comma 1, se accerta l'impossibilità per il creditore di osservare tale termine per fatto a lui non imputabile, proroga lo stesso termine per il tempo strettamente necessario e per una sola volta. Il giudice può impartire le necessarie disposizioni affinchè siano rimosse le cause impeditive al rilascio della documentazione." )) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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