LEGGE 16 ottobre 2003, n. 291 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R
icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 16 ottobre 2003, n. 291 ultimo aggiornamento all'atto: 31/01/2005 --> Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a. note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2005) (GU n.252 del 29-10-2003) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Allegati Tabella A Tabella Aorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-10-2003 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali, dello sport, dell'università e della ricerca) 1. È autorizzata la spesa di 53.229.000 euro per l'anno 2003, di 48.679.000 euro per l'anno 2004 e di 51.629.000 euro per l'anno 2005 per gli interventi di cui alla tabella A allegata alla presente legge, per le finalità, con gli importi e in favore dei soggetti ivi indicati. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a euro 2.500.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, quanto a euro 53.229.000 per l'anno 2003, a euro 46.179.000 per l'anno 2004 e a euro 51.629.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando:
- a)quanto a euro 1.850.000 per l'anno 2003 e a euro 1.600.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b)quanto a euro 6.550.000 per l'anno 2003, a euro 5.800.000 per l'anno 2004 e a euro 4.500.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
- c)quanto a euro 5.450.000 per l'anno 2003, a euro 4.250.000 per l'anno 2004 e a euro 3.250.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d)quanto a euro 32.779.000 per l'anno 2003, a euro 30.029.000 per l'anno 2004 e a euro 37.779.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
- e)quanto a euro 5.850.000 per l'anno 2003 e a euro 3.750.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
- f)quanto a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi