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DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 293 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 293 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 293 ultimo aggiornamento all'atto: 11/02/2002 --> Disciplina della proroga degli organi amministrativi. note: Entrata in vigore del decreto: 18-5-1994.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1994, n. 444 (in G.U. 16/07/1994, n.165)- (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/02/2002) (GU n.114 del 18-05-1994) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3orig. 4 5orig. 6 7 8 9orig. 10 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 17-7-1994 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare, con principi generali uniformi, la proroga degli organi amministrativi temporanei oltre la scadenza per ciascuno di essi prevista, nonché le conseguenze delle omesse ricostituzioni degli organi medesimi, al fine di assicurare con immediatezza la legalità, il buon andamento e l'imparzialità dell'organizzazione amministrativa imposti dall'articolo 97 della Costituzione; principi cui, allo stato, non corrispondono le molteplici, prolungate e non più sostenibili situazioni di proroga tuttora in atto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo (( dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica )) , quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici.
  2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.
  3. Sono altresì esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza parlamentare. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (4)

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