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LEGGE 23 ottobre 2003, n. 293 - Normattiva

LEGGE 23 ottobre 2003, n. 293 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 23 ottobre 2003, n. 293 Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma. note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/2003 (GU n.256 del 04-11-2003) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-11-2003 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 1. L'Istituto di studi politici «S. Pio V», con sede in Roma, di seguito denominato «Istituto», conservando la natura giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, è ente di ricerca non strumentale, dotandosi di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni. L'Istituto ha la finalità di promuovere ed incoraggiare, in Italia ed all'estero, le ricerche e gli studi nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche, nonché ai problemi della società contemporanea. 2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in particolare:

  1. a)organizza conferenze, congressi, incontri e seminari per incrementare scambi di studio e di esperienze scientifiche;
  2. b)cura la pubblicazione di studi e ricerche;
  3. c)concede borse di studio agli iscritti ai corsi e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente;
  4. d)eroga premi per la ricerca. 3. Per la realizzazione dei suoi compiti, l'Istituto può stipulare accordi di partecipazione e convenzione con istituzioni scientifiche, umanitarie ed economiche, italiane ed estere che operano nei settori di attività indicati al comma 1. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 1986 concerne: «Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione "Istituto di studi politici S. Pio V", in Roma». - La legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108, prevede «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica». articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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