erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 7 giugno 1975, n. 294 Concessione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente e di indennità - una tantum - a cittadini italiani divenuti invalidi, ed a congiunti di cittadini italiani deceduti per azioni delle autorità e truppe giapponesi durante il conflitto cino-giapponese e la seconda guerra mondiale. (GU n.185 del 14-07-1975) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-7-1975 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzata la corresponsione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani e degli enti e società italiane, in possesso rispettivamente del requisito della cittadinanza o della nazionalità italiana alle date del 7 luglio 1937 e dell'entrata in vigore della presente legge, titolari di beni, diritti ed interessi distrutti, espropriati, requisiti, danneggiati o, comunque, colpiti da altre misure analoghe restrittive o limitative di tali beni, diritti ed interessi, a causa di atti compiuti dalle autorità o dalle truppe armate giapponesi nei territori dell'Estremo Oriente nei quali si sono svolte operazioni belliche del conflitto cino-giapponese a partire dal 7 luglio 1937, e della seconda guerra mondiale. Detto indennizzo sarà determinato a seguito di opportuni accertamenti e di valutazioni da eseguirsi dagli uffici tecnici dello Stato a seconda della natura dei beni, diritti ed interessi con riguardo alle consistenze di essi al momento del danno ed ai valori del 1938, espressi in dollari USA e trasformati in lire italiane al cambio di L. 19,65 per ogni dollaro USA, moltiplicati per il coefficiente di maggiorazione
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.