cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 11 aprile 1956, n. 295 Integrazione della legge 13 giugno 1952, n. 694, concernente la statizzazione della Facoltà di agraria della Università di Catania. (GU n.103 del 28-04-1956) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 13-5-1956 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il personale amministrativo, tecnico e subalterno organicamente assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1952, n. 694, a posti di ruolo previsti dallo statuto della Facoltà di agraria dell'Università di Catania, approvato con decreto del Presidente della, Regione siciliana del 6 novembre 1951, n. 176-A, è inquadrato, previo giudizio favorevole del competente Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, nei corrispondenti ruoli statali. Detto inquadramento si effettuerà con l'osservanza delle norme e modalità stabilite per la prima attuazione della legge 6 luglio 1940, n. 1038, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, relativi alla statizzazione del personale universitario di segreteria, assistente, tecnico e subalterno, e subordinatamente al possesso da parte del personale da inquadrare dei requisiti richiesti per la applicazione delle sopra citate disposizioni di legge. L'inquadramento, che sarà contenuto nei limiti del contingente dei posti, stabilito con la legge 13 giugno 1952, n. 694, ed ogni effetto dell'inquadramento stesso sono riferiti alla data di entrata in vigore di detta Agli effetti della collocazione nel ruolo, il personale amministrativo di cui innanzi dovrà occupare l'ultimo posto nel grado iniziale del relativo gruppo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 aprile 1956 GRONCHI SEGNI - ROSSI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.