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DECRETO 9 luglio 1987, n. 295 - Normattiva

DECRETO 9 luglio 1987, n. 295 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO DECRETO 9 luglio 1987, n. 295 Adeguamento delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 7 dicembre 1971, relative alle modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, recante: "Interventi a favore del credito cinematografico". (GU n.168 del 21-07-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-7-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819, recante: "Interventi a favore del credito cinematografico"; Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1971 con il quale sono state stabilite le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo di intervento istituito con la predetta legge; Considerata la necessità di un adeguamento delle disposizioni contenute nel predetto decreto 7 dicembre 1971, come successivamente modificato dai decreti ministeriali 3 ottobre 1975 e 7 giugno 1976; Sentito il parere del comitato previsto dall'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213; Decreta: Art. 1 Nell'art. 2 del decreto ministeriale 7 dicembre 1971 il secondo capoverso della lettera a) è sostituito dal seguente: "L'importo del finanziamento non può superare il 60 per cento dell'ammontare della spesa a carico dell'impresa produttrice, secondo la valutazione fattane dalla S.A.C.C. e la durata non può essere inferiore ai 24 mesi e superiore ai 3 anni in relazione alle particolari esigenze della produzione ed al ciclo di rientro delle somme investite. La S.A.C.C. ridurrà proporzionalmente l'ammontare del finanziamento, dandone comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo, ove accerti un ammontare di spesa a carico dell'impresa produttrice inferiore a quella considerata ai fini dell'assegnazione, ai sensi dell'art. 6. Ad analoga riduzione proporzionale la S.A.C.C. provvederà nel caso in cui l'impresa produttrice notifichi al Ministero del turismo e dello spettacolo ed alla stessa sezione la diminuzione dell'ammontare di spesa a proprio carico". articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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