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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1989, n. 296 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1989, n. 296 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi

di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1989, n. 296 Regolamento in materia di accesso alle qualifiche funzionali del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e di procedimenti semplificati di accesso alle varie qualifiche per il personale in servizio, a norma degli articoli 2, comma 1, e 6, comma 2, della legge 15 ottobre 1986, n.

  1. note: Entrata in vigore del decreto: 7/9/1989 (GU n.196 del 23-08-1989) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I ACCESSO ALLE QUALIFICHE FUNZIONALI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVODELL'AVVOCATURA DELLO STATO.Capo IMODALITÀ DI ACCESSO ALLE SINGOLE QUALIFICHEE PROCEDURE DEI RELATIVI CONCORSI 1 2 3 4 5 TITOLO I ACCESSO ALLE QUALIFICHE FUNZIONALI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVODELL'AVVOCATURA DELLO STATO.Capo IIDESTINAZIONE DEI VINCITORI 6 TITOLO I ACCESSO ALLE QUALIFICHE FUNZIONALI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVODELL'AVVOCATURA DELLO STATO.Capo IIIDISPOSIZIONE TRANSITORIA 7 TITOLO II PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI DI ACCESSO ALLE VARIE QUALIFICHE PER ILPERSONALE IN SERVIZIO. 8 9 10 11 12 13 TITOLO III DISPOSIZIONE FINALE 14 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-9-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; Vista la legge 11 dicembre 1984, n. 839, nonché l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219; Visto il decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986; Vista la legge 15 ottobre 1986, n. 664; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494; Sulla proposta dell'Avvocato generale dello Stato; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Disposizioni generali
  2. L'accesso ai ruoli organici del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato avviene mediante concorsi pubblici - banditi con decreto dell'Avvocato generale dello Stato - ovvero nelle altre forme previste dalla legge.
  3. I concorsi sono banditi su base nazionale, con possibilità di previa ripartizione dei posti tra le sedi distrettuali, secondo le modalità di cui al successivo capo II. Per l'accesso alle qualifiche inferiori alla settima i concorsi possono essere banditi anche su base decentrata, distrettuale o regionale, ai fini dell'assunzione presso l'avvocatura generale ovvero presso determinate avvocature distrettuali.
  4. Le commissioni esaminatrici, composte secondo le disposizioni del presente capo, sono nominate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato. Con il medesimo decreto, o successivo, sono nominati il presidente, i componenti e il segretario supplenti, nonché gli eventuali membri aggiunti a norma dell'art. 3, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
  5. Le graduatorie sono approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato e vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 686/1957 è il seguente: "Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere o per materie speciali". articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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