ca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1990, n. 296 ultimo aggiornamento all'atto: 20/05/1993 --> ((Interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali)). note: Entrata in vigore del decreto: 21/10/1990.Decreto-Legge convertito dalla L. 17 dicembre 1990, n. 383 (in G.U. 19/12/1990, n.295). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1993) (GU n.246 del 20-10-1990) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE E INTEGRATIVE DEGLI ARTICOLI 11, 12 E 27DELLA LEGGE 14 GIUGNO 1989, N. 234 1 2 Capo II DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELL'ARTICOLO 2DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1986, N. 856 3orig. 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-10-1990 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 5 dicembre 1986, n. 856; Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, che ha dato attuazione alla direttiva del Consiglio n. 87/167/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale per il quadriennio 1987-1990; Viste le prescrizioni della Commissione CEE sugli aiuti di Stato, in "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. C 239 del 25 settembre 1990; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nell'ordinamento interno tali prescrizioni comunitarie entro i limiti temporali di applicazione della direttiva citata e di operatività della predetta legge n. 234 del 1989; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. I benefici previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in quanto diretti ad accrescere la competitività delle imprese armatoriali nazionali rispetto alle corrispondenti imprese di Paesi non appartenenti alla CEE, nell'osservanza delle regole sulla concorrenza vigenti nell'ambito della stessa CEE, saranno così liquidati e corrisposti relativamente a ciascuna nave o altra unità contemplata dalla legge stessa:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.