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DECRETO-LEGGE 24 giugno 1978, n. 298 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 24 giugno 1978, n. 298 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 24 giugno 1978, n. 298 ultimo aggiornamento all'atto: 31/07/1978 --> Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani. note: Decreto-Legge convertito dalla L. 28 luglio 1978, n. 395 (in G.U. 31/07/1978, n.212). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/1978) (GU n.177 del 27-06-1978) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-6-1978 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1 I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso alla data del 30 giugno 1978 sono prorogati fino al 31 luglio 1978. Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori e subconduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore ad otto milioni di lire. Il reddito complessivo si intende riferito alla somma dei redditi imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione. Nei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani destinati ad uso di abitazione, in corso alla data del 30 giugno 1978 e non soggetti a proroga, il canone non può essere aumentato, anche se la locazione venga rinnovata con altro conduttore. Sino alla predetta data del 31 luglio 1978 continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 77, convertito nella legge 24 maggio 1978, n. 220, nonché le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani, fatta eccezione per quelle che prevedono la sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili locati. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (8)

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