← Italia

DECRETO 20 luglio 1989, n. 298 - Normattiva

DECRETO 20 luglio 1989, n. 298 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 20 luglio 1989, n. 298 ultimo aggiornamento all'atto: 10/11/2023 --> Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali. note: Entrata in vigore del decreto: 26/8/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/2023) (GU n.198 del 25-08-1989) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2agg.1 orig. 3orig. 4 5 6agg.1 orig. 7 8 9 Allegati Allegato 1 Allegato 1 Allegato 2 Allegato 2orig. Allegato 3 Allegato 3 Allegato 4 Allegato 4 Allegato 5 Allegato 5orig. Allegato 6 Allegato 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-8-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833: Visto l'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218; Sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici; Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 4, della citata legge 2 giugno 1988, n. 218, l'indennità da concedere deve essere calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Sentito il Consiglio di Stato; EMANA il seguente regolamento: Art. 1

  1. L'indennità prevista dall'art. 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218, a favore dei proprietari degli animali infetti o sospetti di infezione, o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, è calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri di cui al presente decreto.
  2. Le indennità, pari al 100% del valore di mercato, per il periodo che decorre dal 4 giugno 1986 al 6 luglio 1988 sono corrisposte agli aventi diritto soltanto nei casi di abbattimento già registrati ai sensi dei decreti-legge n. 594 del 29 settembre 1986; n. 86 del 14 marzo 1987; n. 205 del 25 maggio 1987 e n. 303 del 27 luglio
  3. Per quanto concerne gli equidi, l'indennità anzidetta viene calcolata sulla base del valore medio degli animali delle specie cavallina ed asinina, nonché degli ibridi mulo e bardotto, utilizzati per attività agricole, forestali, per il trasporto o per la produzione della carne. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.