Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 20 luglio 1989, n. 298 ultimo aggiornamento all'atto: 10/11/2023 --> Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali. note: Entrata in vigore del decreto: 26/8/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/2023) (GU n.198 del 25-08-1989) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2agg.1 orig. 3orig. 4 5 6agg.1 orig. 7 8 9 Allegati Allegato 1 Allegato 1 Allegato 2 Allegato 2orig. Allegato 3 Allegato 3 Allegato 4 Allegato 4 Allegato 5 Allegato 5orig. Allegato 6 Allegato 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-8-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833: Visto l'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218; Sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici; Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 4, della citata legge 2 giugno 1988, n. 218, l'indennità da concedere deve essere calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Sentito il Consiglio di Stato; EMANA il seguente regolamento: Art. 1
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.