erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 7 luglio 1980, n. 299 ultimo aggiornamento all'atto: 31/05/2010 --> Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010) (GU n.185 del 08-07-1980) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 9-7-1980 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, il secondo comma è soppresso. All'articolo 2, nel primo comma, le parole: decreto-legge 19 dicembre, sono sostituite con le parole: decreto-legge 29 dicembre; nel terzo comma, sono soppresse le parole: ad eccezione di quelli con i quali siano state concesse indennità in analogia a quella spettante alle forze di polizia per servizio di istituto; al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ed alle indennità in esso previste, operando i relativi conguagli a carico o a favore del personale interessato. All'articolo 9, nel secondo comma, le parole: i loro consorzi ad aziende sono sostituite dalle parole: i loro consorzi ed aziende. All'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma: Per la realizzazione delle linee metropolitane, se ragioni di economicità lo richiedono può procedersi all'appalto dell'intera opera con l'acquisizione della copertura finanziaria in base al piano finanziario pluriennale di spesa. All'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: Se gli enti locali verificano alla chiusura dell'esercizio finanziario 1980 che le aziende speciali di trasporto non hanno potuto contenere la perdita di gestione entro il limite di cui al comma precedente, possono far ricorso alla facoltà di cui al quinto comma qualora siano stati adottati successivamente al 1 gennaio 1980 o si adottino entro il 31 dicembre 1980 adeguati aumenti tariffari e semprechè la tariffa minima per i percorsi urbani non sia inferiore a lire duecento; dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, al finanziamento delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione, afferente ai bilanci 1979 e precedenti, delle aziende costituite sotto forma di società per azioni, quando l'ente locale, o l'insieme di più enti locali, riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza, può essere provveduto mediante la contrazione di un mutuo la cui annualità di ammortamento, che dovrà essere iscritta fra le spese correnti fermo il limite di cui al primo comma del successivo articolo 21, è integralmente rimborsata all'ente o agli enti locali da parte dell'azienda che la iscrive nel proprio bilancio. All'articolo 24, nel secondo comma, dopo la parola: personale, sono aggiunte le parole: nonché dalla concessione dei miglioramenti economici in applicazione del contratto di lavoro per il triennio 1979-1981. All'articolo 26, nel primo comma, è aggiunto, in fine, seguente periodo: La tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche in occasione di manifestazioni politico-culturali effettuate dai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, è applicata nella misura ridotta ad un terzo; il secondo comma è soppresso; nel terzo comma, le parole: dei precedenti commi sono sostituite dalle parole: del precedente comma; al quinto comma, le parole: ai precedenti commi nonché le parole: dagli stessi commi sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: al primo comma e dallo stesso comma. L'articolo 29 è sostituito dal seguente: Entro il 30 settembre 1981 i comuni e le province sono tenuti a provvedere ad una verifica straordinaria dei residui attivi e passivi degli esercizi 1980 e precedenti, per eliminare le somme insussistenti o prescritte ed adeguare la contabilità alle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421. Prima dell'esame del conto 1980 i consigli degli enti approvano gli elenchi, distinti per capitoli, dei residui da conservare nel conto stesso. Con il provvedimento consiliare di cui al comma precedente:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.