rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 8 gennaio 1959, n. 3 Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1 gennaio 1952 a favore del personale delle aziende private del gas. (GU n.20 del 26-01-1959) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-1-1959 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le pensioni di cui alla legge 1 luglio 1955, n. 638, maturate fino al 31 dicembre 1951, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate, a decorrere dal 1 gennaio 1958, della seguente misura percentuale: 20 per cento, se la pensione è maturata anteriormente al 1 gennaio 1948; 16 per cento se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949: 12 per cento se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 dicembre
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.