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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1961, n. 3 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1961, n. 3 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1961, n. 3 Prelevamento di L. 1.198.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1960-

  1. (GU n.30 del 04-02-1961) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 19-2-1961 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 18 ottobre 1960, numeri 1198 e 1206, 19 ottobre 1960, n. 1197 e 26 ottobre 1960, n. 1203; Considerato che sul fondo di riserva, per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro: Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. n. 887 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, è autorizzato il prelevamento di lire 1.198.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto esercizio finanziario: Ministero delle finanze: Spese generali: Cap. n.
  2. - Spese casuali............... L. 5.000.000 Ministero del tesoro: Corte dei conti: Cap. n.
  3. - Compensi speciali in ecce- denza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazio- ne a particolari esigenze di servizio, agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse della Corte del conti (art. 6 del decreto legislativo presidenzia- le 27 giugno 1946, n. 19)................... L. 100.000.000 Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni: Cap. n.
  4. - Spese per acquisto, gestio- ne, manutenzione e riparazione delle automo- bili assegnata per i servizi delle Ammini- strazioni statali e delle automobili di rap- presentanza................................. L. 28.000.000 Risarcimenti danni di guerra: Cap. n.
  5. - Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali e provinciali dei danni di guerra nonche dei servizi centrali e periferici incaricati dell'accertamento, liquidazione e pagamento dei danni di guerra e di tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio............................... L. 50.000.000 Ministero della difesa: Spese per l'Aeronautica civile: Cap. n.
  6. - Spese relative alla costru- zione, sistemazione ed impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile - Spese analoghe relative agli uffici di controllo statale - Spese relative ad acquisto di attrezzature mobili............. L. 500.000.000 Ministero della pubblica istruzione: Spese diverse: Cap. n.
  7. - Indennita e compensi per gli esami nelle scuole ed istituti governa- tivi di istruzione tecnica, ai sensi del de creto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 381, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, della legge 10 marzo 1955, n. 95 e della legge 2 febbraio 1959, n. 30........................ L. 515.000.000 ------------- L. 1.198.000.000 ------------- Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi, e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 gennaio 1961 GRONCHI FANFANI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1961 Atti del Governo, registro n. 134, foglio n.
  8. - VILLA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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