izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 3 ultimo aggiornamento all'atto: 24/02/2004 --> Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2004) (GU n.15 del 19-01-1972 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I ASSISTENZA SCOLASTICA 1 2 3 4 5 6 TITOLO II MUSEI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI 7 8orig. 9orig. 10 11 TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Allegati Tabella Tabella Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 20-1-1972 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione; Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni; Sentite le Regioni a statuto ordinario; Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Il trasferimento predetto riguarda tutte le funzioni amministrative tra le quali sono comprese quelle concernenti:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.