azione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 febbraio 1946, n. 30 ultimo aggiornamento all'atto: 07/07/1958 --> Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/1958) (GU n.46 del 23-02-1946) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2 3orig. 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-5-1947 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni; Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, e successive modificazioni, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'istituzione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Udito il parere della Consulta Nazionale; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1 A decorrere dal 1° gennaio 1946 i redditi imponibili dominicale ed agrario dei terreni, determinati in applicazione del R. decreto-legge 4 aprile 1939, numero 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, numero 976, sono rivalutati moltiplicandoli per il coefficiente tre.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.