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LEGGE 21 febbraio 1977, n. 30 - Normattiva

LEGGE 21 febbraio 1977, n. 30 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 21 febbraio 1977, n. 30 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, concernente l'ulteriore proroga di alcuni termini della legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose. (GU n.49 del 22-02-1977) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 23-2-1977 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, concernente l'ulteriore proroga di alcuni termini della legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1 le parole: "un anno" sono sostituite con le seguenti: "dieci mesi". L'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Senza alcun pregiudizio per quanto possa essere disposto in materia con i decreti delegati previsti dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, nel limite massimo di 560 unità, presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono comandati da altre amministrazioni dello Stato o distaccati da enti pubblici nonché da enti in via di soppressione, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, dipendenti di qualifica non dirigenziale o corrispondente che siano in possesso di titolo di studio idoneo per le specifiche mansioni da svolgere, nel numero, per il periodo di tempo e con le modalità da stabilirsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per il bilancio e la programmazione economica. Il personale comandato o distaccato ai sensi del comma precedente è destinato in misura non inferiore al 90 per cento agli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 febbraio 1977 LEONE ANDREOTTI - RUFFINI - STAMMATI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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