rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 22 marzo 1984, n. 30 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali. (GU n.83 del 23-03-1984) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 24-3-1984 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, comma 1, le parole: "30 aprile 1984" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1984". All'articolo 2, comma 1 e comma 2, le parole: "30 aprile 1984" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1984". All'articolo 3 le parole: "1 marzo 1984" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1984". All'articolo 4: al comma 1, le parole: "rispettivamente, al 29 febbraio 1984 ed al 31 ottobre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 29 febbraio 1984" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente, al 30 aprile 1984 ed al 31 dicembre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 30 aprile 1984"; dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La procedura di cui al comma 1 è applicabile alle rate di debito non ancora scadute in conseguenza delle domande di regolarizzazione presentate entro il 30 novembre 1983, a norma dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638"; dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.