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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1964, n. 300 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1964, n. 300 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1964, n. 300 Aumento del quantitativo minimo di sale da prelevare a prezzo speciale dalle industrie presso gli stabilimenti di produzione del Monopolio. (GU n.125 del 23-05-1964) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 7-6-1964 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1912, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato; Vista la legge 17 dicembre 1957, n. 1249, concernente agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1938, n. 375, che determina il prezzo di vendita del sale comune destinato all'industria casearia; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279; 24 ottobre 1955, n. 1006; 13 maggio 1957, n. 439; 18 maggio 1959, n. 383 e 28 agosto 1960, n. 1046, che determinano i prezzi speciali di vendita del sale per la salagione delle pelli, per la raffinazione degli olii e la fabbricazione dei saponi, per la pastorizia e per la salagione dei pesci quando il prodotto è prelevato direttamente presso gli stabilimenti di produzione del Monopolio; Ritenuta la necessità di elevare a 8000 quintali il quantitativo minimo di sale da prelevare presso le saline e gli altri stabilimenti di produzione per ogni acquisto, per poter usufruire dei suddetti prezzi di vendita; Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico I quantitativi minimi di sale da prelevare presso le saline e gli altri stabilimenti di produzione del Monopolio, per poter usufruire dei prezzi di vendita stabiliti coi decreti del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 375; 11 marzo 1953, n. 279; 24 ottobre 1955, n. 1006, articolo 2, comma secondo; 13 maggio 1957, n. 439; 18 maggio 1959, n. 383; 28 agosto 1960, n. 1046, sono elevati a 8000 quintali di sale per ogni acquisto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 aprile 1964 SEGNI MORO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1964 Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 87. - VILLA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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