← Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. 301 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. 301 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu

alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. 301 Proroga della durata del consorzio fra cooperative edili e di produzione e lavoro "Progresso e lavoro", con sede in Roma. (GU n.132 del 29-05-1970) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 13-6-1970 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 N.

  1. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, la durata del consorzio fra cooperative edili e di produzione e lavoro "Progresso e lavoro", con sede in Roma, viene prorogata di venti anni e cioè fino al 15 maggio
  2. Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1970 Atti del Governo, registro n. 235, foglio n.
  3. - CARUSO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.