LEGGE 30 luglio 1998, n. 301 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 30 luglio 1998, n. 301 Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità. note: Entrata in vigore della legge: 8-9-1998 (GU n.196 del 24-08-1998) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 Allegati Annesso A Annesso A Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-9-1998 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Capacità giuridica delle istituzioni della OSCE 1. L'Italia riconosce la capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle loro funzioni e in particolare la capacità di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili ed immobili, adire le vie legali e partecipare a procedimenti giudiziari, alle seguenti istituzioni della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE):
- a)segretariato della OSCE;
- b)ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR);
- c)altre eventuali istituzioni della OSCE determinate dal consiglio della organizzazione medesima. Le determinazioni assunte al riguardo dal Consiglio della OSCE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con comunicato predisposto dal Ministero degli affari esteri. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi