ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2005, n. 301 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche. note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/3/2006 (GU n.45 del 23-02-2006) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 10-3-2006 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Visto l'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 e, in particolare, il comma 5-bis; Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante l'istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 105, concernente il regolamento delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modificazioni e integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, in particolare per quanto concerne la regolamentazione dei requisiti di partecipazione e delle procedure di ammissione delle associazioni studentesche e delle associazioni dei genitori ai forum nazionali, la possibile istituzione di forum a livello regionale, la copertura finanziaria dei relativi oneri di funzionamento, nonché il ripristino dei termini originari stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, per l'espletamento delle operazioni elettorali di rinnovo delle consulte provinciali degli studenti; Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza dell'11 settembre 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza del 23 giugno 2003; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 30 giugno 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Nell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, di seguito denominato: «regolamento», è inserita la seguente rubrica: «(Assistenza medica)». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.