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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1950, n. 302 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1950, n. 302 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu

alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1950, n. 302 Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto "Povere Figlie di San Gaetano", con sede in Torino. (GU n.132 del 12-06-1950) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 27-6-1950 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 N.

  1. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto "Povere Figlie di San Gaetano", con sede in Torino; viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo Istituto di alcuni immobili da esso posseduti "animo domini" da epoca preconcordataria, complessivamente valutati L. 32.500.000, e viene autorizzato, altresì, ad accettare l'eredità disposta da suor Rosa Gambino, consistente nella metà di uno stabile, valutato per l'intero L. 964.
  2. Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1950 nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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