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LEGGE 10 giugno 1985, n. 302 - Normattiva

LEGGE 10 giugno 1985, n. 302 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 10 giugno 1985, n. 302 Ratifica ed esecuzione del protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle Isole Faroer adottato a Ginevra il 25 settembre 1956 e del protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Islanda adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, entrambi adottati a Montreal il 3 novembre 1982, con atto finale firmato in pari data. (GU n.149 del 26-06-1985 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Allegati Protocole art. 1 Protocollo CAPITOLO I EMENDAMENTI DELL'ACCORDO art.1 art.2 art.3 art.4 art.5 art.6 art.7 art.8 art.9 art.10 CAPITOLO IIEMENDAMENTO ALL'ALLEGATO III art.11 CAPITOLO III DISPOSIZIONI PROTOCOLLARI art.12 art.13 art.14 art.15 art.16 Appendice Protocole Protocole Protocollo CAPITOLO I EMENDAMENTI DELL'ACCORDO art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 CAPITOLO II EMENDAMENTO DELL'ALLEGATO III art. 10 CAPITOLO III DISPOSIZIONI PROTOCOLLARI art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 art. 15 Appendice Acte Final Acte Final Atto Finale Atto Finale Piece Jointe A Piece Jointe A Allegato A art. I art. II art. III art. IV art. V art. VI art. VII art. VIII art. IX art. X art. XI art. XII art. XIII art. XIV art. XV art. XVI art. XVII art. XVIII art. XIX art. XX art. XXI art. XXII art. XIII art. XXIV art. XXV art. XXVI Piece Jointe B Piece Jointe B Allegato B art. I art. II art. III art. IV art. V art. VI art. VII art. VIII art. IX art. X art. XI art. XII art. XIII art. XIV art. XV art. XVI art. XVII art. XVIII art. XIX art. XX art. XXI art. XXII art. XXIII art. XXIV art. XXV art. XXVI Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-6-1985 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle Isole Faroer adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, ed il protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Islanda adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, entrambi adottati a Montreal il 3 novembre 1982, con atto finale firmato in pari data. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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