Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DECRETO 17 luglio 1987, n. 305 Criteri e modalità per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni. (GU n.174 del 28-07-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-8-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con il quale a decorrere dall'anno 1982 è stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento; Visti i commi 4 e 5 dell'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ed il comma 19 dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante modifiche in ordine ai soggetti tenuti al pagamento del predetto diritto annuale; Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1987, n. 216, con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalità; Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1987, n. 245 e 24 giugno 1987, n. 260, con cui sono stati rinviati i termini per la riscossione del diritto annuale da parte di alcune camere di commercio; Considerato che il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, è decaduto per mancata conversione in legge nei termini; Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 253, che ha reiterato la disposizione secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Ritenuto opportuno puntualizzare, ai sensi delle norme citate e con riferimento a determinate situazioni giuridiche i soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale; Ritenuto, altresì, opportuno modificare le modalità della comunicazione del numero degli addetti da effettuarsi ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 9 marzo 1982 e dell'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1985 da parte delle ditte soggette al pagamento del diritto annuale distinguendo i lavoratori indipendenti e dipendenti in permanenti e stagionali; Viste le richieste formulate dalle camere di commercio di Caltanissetta, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Ragusa, Rieti, Siracusa e Trapani, volte ad ottenere un rinvio per l'anno in corso delle operazioni di esazione del diritto annuale in relazione a proprie difficoltà operative ed alla conseguente impossibilità di rispettare le scadenze previste; Ritenuto di dover accogliere dette richieste; Ritenuto di confermare i criteri e le modalità stabiliti con i citati decreti ministeriali 2 maggio 1987, n. 216, 10 giugno 1987, n. 245 e 24 giugno 1987, n. 260, salvo per quanto concerne i termini per il pagamento del diritto annuale, limitatamente all'anno in corso; Decreta: Art. 1 1. Sono tenute al pagamento del diritto annuale, istituito a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dall'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e da ultimo modificato dall'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 253, le ditte iscritte o annotate nei registri delle ditte di cui all'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che siano attive nel corso dell'anno o in frazioni di esso. 2. Non sono tenute al pagamento: le ditte che negli anni precedenti siano state dichiarate fallite per le quali il tribunale non abbia autorizzato, con apposito decreto, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa; le società in liquidazione che abbiano cessato l'esercizio della attività per la quale si costituirono; le società che non svolgono nel corso dell'anno alcuna attività connessa al perseguimento dell'oggetto sociale; le cooperative edilizie che abbiano proceduto all'assegnazione di tutti gli appartamenti ed esaurito l'oggetto per cui vennero costituite. NOTE Note alle premesse: - Il testo dell'art. 34 del D.L. n. 786/1981, recante "Disposizioni in materia di finanza locale", così come modificato dalla legge di conversione, è il seguente: "Art. 34. - A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: L. 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a on miliardo: L. 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre un miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi. Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini [comma abrogato dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 253/1987 (v. appresso). Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovrattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni". - Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 29 del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) è il seguente: "Le rappresentanze in Italia di ditte estere e gli enti non aventi forma, societaria sono tenuti al pagamento di un diritto pari a quello fissato per le ditte individuali. Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia oltre alla sede principale più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche o più unità locali, in luogo del diritto previsto dal secondo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, è dovuto per ogni esercizio o unità locale un diritto pari al 20 per cento di quello fissato per le ditte individuali". Il testo del comma 19 dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41/1986 (legge finanziaria 1986) è
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.