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LEGGE 25 aprile 1957, n. 306 - Normattiva

LEGGE 25 aprile 1957, n. 306 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 25 aprile 1957, n. 306 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Elevazione delle prestazioni economiche corrisposte ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, ai cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale verificatisi nei territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.123 del 15-05-1957) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-5-1957 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le prestazioni economiche a carattere assistenziale previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, limitatamente a quelle corrisposte ai sensi del decreto legislativo stesso per infortuni sul lavoro o per malattie professionali il cui indennizzo è dovuto da istituti assicuratori diversi da quelli operanti nei territori sottoposti alla sovranità della Repubblica federale di Germania, sono aumentate dei seguenti assegni mensili:

  1. a)lire 3000, nel caso di inabilità permanente di grado dal 50 per cento al 79 per cento;
  2. b)lire 5000, nel caso di inabilità permanente di grado dall'80 per cento all'89 per cento;
  3. c)lire 7000, nel caso di inabilità permanente di grado dal 90 per cento al 100 per cento. Le prestazioni ai superstiti per gli infortuni sul lavoro o per le malattie professionali di cui al precedente comma sono altresì aumentate dei seguenti assegni mensili:
  4. a)lire 3000, nel caso di un unico avente diritto;
  5. b)lire 4000, nel caso di due aventi diritto;
  6. c)lire 5000, nel caso di tre o più aventi diritto. Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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