erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 9 luglio 1975, n. 307 Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, recante norme sull'imbottigliamento dei vini aromatizzati. (GU n.194 del 23-07-1975) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-7-1975 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito in legge con legge 16 marzo 1956, n. 108, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente: "Salvo le disposizioni di cui al successivo articolo 15, i vini aromatizzati possono essere conservati fuori dello stabilimento di produzione o di imbottigliamento e circolare soltanto se confezionati in bottiglie di capacità: 1) di due litri; 2) di un litro; 3) di tre quarti di litro; 4) di mezzo litro; 5) non superiore a un decilitro. Ferma restando la tolleranza del 2,5 per cento di cui al secondo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per le bottiglie della capacità di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente comma, per la bottiglia di cui al successivo punto 5) è consentita una tolleranza del 6 per cento in più o in meno". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.