qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 3 giugno 1996, n. 307 ultimo aggiornamento all'atto: 02/08/1996 --> Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonchè delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica. note: Entrata in vigore del decreto: 3-6-1996.Decreto-Legge convertito dalla L. 30 luglio 1996, n. 400 (in G.U. 02/08/1996, n.180). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/1996) (GU n.128 del 03-06-1996) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-6-1996 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'utilizzazione nel 1996 di somme stanziate nel bilancio dello Stato, relativo al 1995, finalizzate ad interventi per il funzionamento della pubblica amministrazione, le cui complesse procedure non è stato possibile completare entro la fine dell'esercizio 1995; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di rendere immediatamente utilizzabili le risorse finanziarie disponibili per consentire l'attuazione dei progetti relativi alla "Rete unitaria della pubblica amministrazione"; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.