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DECRETO-LEGGE 3 giugno 1996, n. 307 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 3 giugno 1996, n. 307 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 3 giugno 1996, n. 307 ultimo aggiornamento all'atto: 02/08/1996 --> Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonchè delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica. note: Entrata in vigore del decreto: 3-6-1996.Decreto-Legge convertito dalla L. 30 luglio 1996, n. 400 (in G.U. 02/08/1996, n.180). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/1996) (GU n.128 del 03-06-1996) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-6-1996 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'utilizzazione nel 1996 di somme stanziate nel bilancio dello Stato, relativo al 1995, finalizzate ad interventi per il funzionamento della pubblica amministrazione, le cui complesse procedure non è stato possibile completare entro la fine dell'esercizio 1995; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di rendere immediatamente utilizzabili le risorse finanziarie disponibili per consentire l'attuazione dei progetti relativi alla "Rete unitaria della pubblica amministrazione"; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1

  1. Le disponibilità del fondo da ripartire per il finanziamento delle attività previste dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, non ripartite entro il 31 dicembre 1995, limitatamente agli importi per i quali sono intervenuti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno approvato e reso esecutivi i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, nonché a quelli occorrenti per il funzionamento del relativo comitato tecnico-scientifico fino alla completa definizione delle procedure di controllo e valutazione dei progetti, sono conservate nel conto dei residui per essere ripartite, con assegnazione della relativa spesa ai pertinenti capitoli di bilancio nell'anno successivo.
  2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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