cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 17 agosto 1999, n. 307 Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità. note: Entrata in vigore della legge: 22-9-1999 (GU n.210 del 07-09-1999) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 22-9-1999 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Per il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree frutticole colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amiylovora, ai sensi della legge 1 luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1999. 2. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 1 luglio 1997, n. 206, sono concessi previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 della legge 1 luglio 1997, n. 206 (Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi), è il seguente: "Art. 1. - 1. Per l'estirpazione ed il reimpianto di alberi di drupacee e rosacee colpiti rispettivamente dalle infezioni di ''Sharkà' e di ''Erwinia amylovorà', situati in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi dei decreti del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996, e del 29 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 1996, riconosciuti contaminati dai servizi fitosanitari regionali, possono essere concessi dalle regioni territorialmente competenti contributi in conto capitale, fino ai seguenti importi in relazione all'età dell'albero e comunque fino a complessiva concorrenza della somma di lire 10 miliardi:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.