DECRETO 5 marzo 1996, n. 308 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 5 marzo 1996, n. 308 Regolamento recante norme per l'iscrizione dei cloni di pioppo nel Registro nazionale dei cloni forestali. note: Entrata in vigore del decreto: 19-6-1996 (GU n.129 del 04-06-1996) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 Allegati Allegato I Allegato I Allegato 2 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 3 Allegato 4 Allegato 4 Allegato 5 Allegato 5 Allegato 6 Allegato 6 Allegato 7 Allegato 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-6-1996 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 dell'11 giugno 1973; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 29 agosto 1977; Preso atto della Direttiva comunitaria n. 75/445/CEE del 26 giugno 1975, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità economica europea del 26 giugno 1975; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 del 3 agosto 1982; Visto l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995; Vista la relativa comunicazione inviata dal Consiglio di Stato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 145/95 in data 9 gennaio 1996; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1
- Gli enti, ditte o privati che intendono far iscrivere cloni di pioppo nel Registro nazionale dei cloni forestali di cui all'art. 21 della legge 22 maggio 1973, n. 269, devono presentare domanda al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale per le risorse forestali, montane ed idriche, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, allegando una copia debitamente compilata della scheda semplificata di identificazione di cui all'allegato 1 al presente decreto, e della documentazione sui risultati di prove preliminari aventi come oggetto la valutazione del comportamento del nuovo clone per lo meno nei riguardi dei caratteri fondamentali di cui all'art. 4 ed eseguite con le modalità ed i criteri di cui all'art.
- A norma dell'art. 23 della legge 22 maggio 1973, n. 269, la Commissione nazionale del pioppo costituita con decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1968 e nel seguito indicata semplicemente CNP, provvede, attraverso istituti di ricerca appositamente designati, alla valutazione delle caratteristiche dei cloni di pioppo con le metodologie previste dal presente decreto ed in conformità alle norme di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, e ne propone l'iscrizione nel Registro nazionale dei cloni forestali, nel seguito indicato semplicemente RNCF. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 22 maggio 1973, n. 269, reca disposizioni sulla disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento. - Il testo dell'art. 21 della legge 22 maggio 1973, n. 269, è il seguente: "Art.
- - Ai fini del controllo dei materiali forestali di propagazione prodotti nel territorio nazionale, i cloni delle piante forestali indicate nell'allegato A, che in base ai risultati sperimentali accertati dalla commissione di cui al precedente art. 16, abbiano dimostrato di possedere requisiti colturali, biologici e tecnologici tali da consigliarne la diffusione per i rimboschimenti e le piantagioni da legno, sono iscritti nel Registro nazionale dei cloni forestali, istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. Le iscrizioni nel registro sono effettuate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui al precedente art. 16, a seguito di apposita domanda inoltrata dal selezionatore al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi