lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2000, n. 308 Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari. (GU n.254 del 30-10-2000) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Disposizioni generali 1 2 3 4 5 6 7 Capo II Modifiche alle disposizioni tributarie 8 9 10 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-11-2000 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha introdotto l'articolo 3-sexies, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, il quale prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le modifiche conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis, ed è previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla disciplina in materia di imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, perfezionamento e revisione del sistema catastale, imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e imposta di bollo; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il perfezionamento e la revisione del sistema catastale; Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in relazione alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro; Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale; Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente il pagamento con mezzi diversi dal contante; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000; Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia; Emana "il seguente regolamento: Art. 1 Trasmissione telematica di atti implicanti l'impiego della firma digitale 1. Gli atti relativi a diritti sugli immobili formati o autenticati da pubblici ufficiali, le cui copie siano integralmente predisposte con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e relative disposizioni di attuazione, assolvono l'obbligo della registrazione, della trascrizione, dell'iscrizione, dell'annotazione dei registi immobiliari e della voltura catastale con procedura telematica, in osservanza delle disposizioni degli articoli da 3-bis a 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. 2. La procedura di cui al comma 1 non deve comportare oneri economici per l'Amministrazione finanziaria. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.). Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9: "Art. 1 (Utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili). - 1. Nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, dopo l'art. 3, sono aggiunti i seguenti: "Art. 3-bis (Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione). - 1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonché l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare. 2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali è attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonché la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica. 3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le modalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico. 4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale . "Art. 3-ter (Procedure di controllo sulle autoliquidazioni). - 1. Gli uffici controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificato, anche per via telematica, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento è effettuato, da parte dei soggetti di cui all'art. 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1986, n. 131, entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarità agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all'amminitrazione finanziaria . "Art. 3-quater (Modifica alla normativa in materia di imposta di registro). - 1. Nell'art. 42, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 1 è sostituito dal seguente: `1. È principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro casò. .". "Art. 3-quinquies (Modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo). - 1. Nell'art. 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.