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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1951, n. 309 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1951, n. 309 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1951, n. 309 Istituzione di un ufficio distinto di giudice conciliatore nella frazione Bertoni del comune di Sant'Angelo in Grotte. (GU n.110 del 16-05-1951) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 15-6-1951 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione in data 8 settembre 1949 del commissario prefettizio del comune di Sant'Angelo in Grotte, con la quale si chiede che sia istituito un ufficio distinto di giudice conciliatore nella frazione Bertoni dell'anzidetto Comune, con competenza sul territorio della frazione stessa e su quello delle borgate Cagnacci, Carlucci, Mucciaroni, Pagliarelle e Pizzillitti; Visti i pareri favorevoli del Primo presidente della Corte di appello di Napoli e del Procuratore generale presso la stessa Corte; Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e 1 del regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 3892, n. 728; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: È istituito nel comune di Sant'Angelo in Grotte un ufficio distinto di giudice conciliatore con sede nella frazione Bertoni e con competenza sul territorio della frazione stessa e su quello delle borgate Cagnacci, Carlucci, Mucciaroni, Pagliarelle e Pizzillitti. Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 marzo 1951 EINAUDI PICCIONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato atta Corte dei conti, addì 9 maggio 1951 Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 6. - CARLOMAGNO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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