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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1987, n. 309 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1987, n. 309 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1987, n. 309 ultimo aggiornamento all'atto: 24/12/1987 --> Modificazioni alla tariffa delle prestazioni professionali dei dottori commercialisti. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1987) (GU n.177 del 31-07-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8orig. 9 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-8-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067; Ritenuta la necessità di apportare adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 129; Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi, ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge n. 887/1984; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 3 della tariffa vigente è inserito il comma seguente: "Trascorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che gli importi esposti siano contestati nella congruità, in caso di mancato integrale pagamento si applica, oltre agli interessi di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria così come stabilito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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