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LEGGE 21 febbraio 1977, n. 31 - Normattiva

LEGGE 21 febbraio 1977, n. 31 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 21 febbraio 1977, n. 31 ultimo aggiornamento all'atto: 13/07/2018 --> Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2018) (GU n.49 del 22-02-1977) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 23-2-1977 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, concernente proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti con le seguenti modificazioni: L'articolo 4 è sostituito dal seguente: "La dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente deve essere presentata da tutti i contribuenti, compresi quelli considerati negli articoli 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il 5 marzo di ciascun anno, con le modalità previste dallo stesso decreto. Le annotazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, previste in luogo delle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali, devono essere effettuate entro il giorno cinque del secondo mese successivo al mese, trimestre o semestre cui le annotazioni si riferiscono. Le annotazioni relative al mese di novembre di ciascun anno devono essere effettuate entro il 22 dicembre successivo. I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto indicato nel primo comma devono essere effettuati, a decorrere dal 1° febbraio 1977, a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, ed entro i termini stabiliti rispettivamente nel precedente comma per l'effettuazione delle annotazioni e nel primo comma per la presentazione della dichiarazione annuale". All'articolo 6, ultimo comma, le parole "ad un milione" sono sostituite con le seguenti: "a lire cinquecentomila". All'articolo 7, sono aggiunte, in fine, le parole: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano quelle previste dall'articolo 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (2)

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