LEGGE 18 marzo 1958, n. 310 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric
erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 18 marzo 1958, n. 310 Provvidenze a favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dalla inondazione del novembre 1957. (GU n.91 del 15-04-1958) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-4-1958 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dall'inondazione del novembre 1957, è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende medesime, per le spese occorrenti:
- a)alla ricostruzione, riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, di canali di scolo, di provviste di acqua, e delle opere relative, nonché alla costruzione e riparazione dei muri di argine a difesa dei fondi rustici;
- b)alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compresi lo scavo, il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili eventualmente depositati, nonché alle lavorazioni straordinarie dei terreni;
- c)agli impianti arborei ed arbustivi, alle riparazioni ed all'acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonché agli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti delle aziende;
- d)all'acquisto di sementi;
- e)alla ricostituzione delle scorte vive o morte danneggiate o distrutte. Il contributo per le spese di cui alle lettere a),
- b)e
- c)sarà corrisposto nella misura del 67 per cento per le piccole aziende, fino al 52 per cento per le medie aziende e fino al 40 per cento per le grandi aziende. Il contributo per le spese di cui alla lettera d), pari al 40 per cento delle spese stesse, è concesso esclusivamente alle piccole aziende. Ai coltivatori diretti proprietari di fondi i cui terreni non possono essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, a causa di erosioni delle acque, o perché sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia, od altro materiale sterile, sarà corrisposta una somma pari al 70 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'inondazione. La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma nell'acquisto di beni patrimoniali a scopi produttivi in agricoltura, od in interventi di miglioramento fondiario agrario. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi